L'ordinamento normativo vigente prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge, allo scopo di colpire e quindi scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, salvaguardando interessi collettivi rilevanti, quali, ad esempio, la correttezza commerciale e in generale la verifica del rispetto delle normative sul commercio.
Riferimenti normativi:
- L. 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"
Tutela amministrativa: Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (Dirigente Settore 8) istanza scritta e motivata in carta libera di revoca/annullamento del provvedimento sanzionatorio allegando scritti difensivi e documenti e chiedendo di essere sentiti.
Sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, il Dirigente se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Tutela giurisdizionale: opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, con il rito del lavoro, all'autorità giudiziaria ordinaria competente (giudice di pace o tribunale) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 6 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150)
Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale: Dirigente Settore 8
Termine normativo per la conclusione del procedimento con l'adozione di un porvvedimento espresso: 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge. n. 689/1981).
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti della sanzione pecuniaria: indicate nel verbale e nell'ordinanza-ingiunzione.
Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2022