Consultazione elettorale del 20 e 21 settembre
Comunicazione della Commissione di Garanzia degli Statuti e per il controllo dei rendiconti dei partiti politici
Come è noto l'art. 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 impone che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonchè le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvere per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del paritto o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.