Sintesi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020
1) L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8,9, 11 e 22 marzo 2020 nonchè quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020
2) la lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo