CITTÀ DI CROTONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con le funzioni di Sindaco
ORDINANZA N. 205 del 21-03-2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE n. 18 DEL 17 marzo 2020 - ORDINANZA N.181 DEL 21 marzo 2020 . INTEGRAZIONE
Richiamata la precedente Ordinanza Commissariale n. 54 del 12.03.2020 che disponeva fino al 25 marzo 2020 misure di razionalizzazione degli afflussi dell'utenza esterna, anche in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus, presso gli Uffici comunali della sede di Crotone e di Papanice ed individuava i servizi individua i servizi minimi essenziali nell'Ufficio Protocollo, negli Uffici dei Servizi Demografici, negli Uffici di Polizia Locale e negli Uffici dei Servizi Sociali ;
Richiamata la precedente Ordinanza Commissariale n. 181 del 21 marzo 2020 che dispone fino al 15 aprile misure di razionalizzazione degli afflussi dell'utenza esterna, anche in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus, presso gli Uffici comunali della sede di Crotone e di Papanice ed individua i servizi minimi essenziali nell'Ufficio Protocollo, negli Uffici dei Servizi Demografici, negli Uffici di Polizia Locale e negli Uffici dei Servizi Sociali ;
Richiamata la lettera a) del comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020: "limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza";
Ritenuto necessario aggiungere, con maggiore dettaglio analitico, ai predetti servizi minimi essenziali le attività indifferibili nei seguenti termini :
a) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo ;
b) servizi di protezione civile;
c) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; uffici della Ragioneria; uffici del Personale; uffici dell'Economato e Provveditorato; uffici della Stampa; uffici dell'Amministrazione Digitale; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; ufficio servizi cimiteriali;
Ritenuto quindi di integrare il punto uno del dispositivo della propria precedente ordinanza n.181 del 21 marzo 2020, aggiungendo dopo "servizi minimi essenziali Ufficio Protocollo, Uffici dei Servizi Demografici, Uffici di Polizia Locale e Uffici dei Servizi Sociali " quanto sopradescritto ;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e nella propria precedente ordinanza n. 181 del 21/03/2020 qui interamente richiamate:
1. di integrare con effetto immediato cioè dalla data del 21/3/2020 e fino al 15/4/2020 e riservandosi ogni ulteriore provvedimento in materia il punto uno del dispositivo della propria precedente ordinanza n. 181 del 21/03/2020, aggiungendo dopo "servizi mini essenziali Ufficio Protocollo, Uffici dei Servizi Demografici, Uffici di Polizia Locale e Uffici dei Servizi Sociali "le seguenti le attività indifferibili :
a) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo;
b) servizi di protezione civile;
c) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; uffici della Ragioneria; uffici del Personale; uffici dell'Economato e Provveditorato; uffici della Stampa; uffici dell'Amministrazione Digitale; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; ufficio servizi cimiteriali;
2. di dare atto che permangono le altre disposizioni della suddetta ordinanza ;
DISPONE
1. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
1) pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
2) pubblicazione sulla home page del sito web comunale;
3) affissione presso gli Uffici Comunali per permettere l'agevole visione da parte dei
cittadini;
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
- alla Questura di Crotone ;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ;
- ai Dirigenti del Comune di Crotone;
- all'Ufficio Igiene di Crotone dell'Asp 5 Distretto di Crotone ;
- al Comandante dei VV. UU. del Comune ;
RENDE NOTO
che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .
DIFFIDA
chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
Il Responsabile del procedimento
f.to Avv. Antonino Maria Fortuna
Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino