Misure per il contrasto del diffondersi del Coronavirus

 
Sintesi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020
Sintesi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Misure per il contrasto del diffondersi del Coronavirus
(Sintesi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020)


* E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO;
* evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza;
* ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
* divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus;
* sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati;
* si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
* sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo esemplificativo grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
* sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università;
* l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri;
* sono chiusi musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
* sono consentite la attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
* sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al comma precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a limitare ed evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
* nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'intero dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato comunque a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanziona della sospensione dell'attività in caso di violazione;
* sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


NUMERO VERDE MINISTERO DELLA SANITÀ: 1500
NUMERO VERDE REGIONE CALABRIA: 800 767676
WWW.SALUTE.GOV.IT

 
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