Nel prendere atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale relativo al ricorso presentato dall'Arch. Manuela Cimino, rappresentata dall'avv. Giuseppe Pitaro relativa alla sospensione della decadenza dalla carica di Consigliere Comunale deliberata dal Consiglio Comunale è opportuno precisare che lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale con provvedimento del 5 agosto 2019 aveva rigettato l'istanza presentata dalla stessa arch. Cimino a mezzo del proprio legale fissando la trattazione collegiale in camera di Consiglio per il prossimo 11 settembre.
Successivamente in data 6 agosto lo stesso legale dell'arch. Cimino presentava al Tribunale Amministrativo Regionale ulteriore ricorso chiedendo la concessione di un decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. sospendendo provvisoriamente gli effetti della dichiarazione di decadenza deliberata dal Consiglio Comunale, circostanza che lo stesso Tribunale deliberava.
Sorprende, e non poco, il presupposto della "estrema gravità" invocato nel ricorso dal legale rappresentante dell'arch. Cimino in quanto il Consiglio stesso, a suo dire, è stato convocato per la seduta del 5 agosto, ed in seconda convocazione per il 6 agosto, per l'approvazione tra l'altro della "salvaguardia degli equilibri di bilancio".
Lo stesso legale precisa che tale circostanza non consentirebbe di attendere la prima Camera di Consiglio prevista per l'11 settembre.
Motivazione che non trova riscontro nell'ordine del giorno del 5 e 6 agosto che non prevede il punto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Siamo di fronte ad una dichiarazione, da parte del rappresentante legale dell'arch. Manuela Cimino presentata a supporto della richiesta presso il Tribunale Amministrativo Regionale, che non trova riscontro nell'ordine del giorno convocato per la seduta odierna.
Nel prendere atto della decisione assunta dal Tar, tuttavia l'amministrazione difenderà in ogni sede opportuna la legittimità del proprio operato