Zona a traffico limitato sul lungomare

 
Il lungomare cittadino
Il lungomare cittadino

Dal 21/06/2019 e fino al 15/09/2019 è istituita su viale Cristoforo Colombo ed in continuazione su viale A. Gramsci ( a partire dalla Piazza Marinai d' Italia fino all'incrocio con Via Roma ), l'interdizione al traffico veicolare, tutti i giorni dalle ore 20,30 alle ore 01,00
Inoltre è stato disposto:
di individuare, negli orari dalle ore 19,00 alle ore 01,00, una parte pari alla metà della superficie complessiva del Piazzale Ultras ( da delimitarsi a cura del servizio di viabilità) quale area deputata per lo stazionamento dei venditori ambulanti, debitamente autorizzati, per l'esercizio della propria attività con divieto assoluto agli stessi di transitare sul lungomare cittadino;
Inoltre:
dal 14/08/2019 fino al 17/08/2019
I medesimi divieti e le medesime prescrizioni sono estese fino alle ore 03,00
Conseguentemente è istituito il divieto d'accesso, nei giorni ed orari individuati, nei punti che precedono, su tutte le strade laterali che intersecano la Via C. Colombo e Viale A. Gramsci;
Conseguentemente è istituito il divieto di sosta e di fermata nei medesimi giorni ed orari sulla Via C. Colombo e su Viale A. Gramsci sino all'incrocio con Via Roma;
All'interno dell'area pedonale è istituito il divieto di accesso e transito nonché quello di sosta e di fermata per tutti gli autoveicoli di qualunque specie, con la sola esclusione dei veicoli di seguito descritti:
Veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità
Accesso e sosta consentiti, previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Municipale, veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere, oppure veicoli eccezionalmente autorizzati al solo fine di effettuare le manovre di carico e scarico, comunque muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale.
Velocipedi
Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l'accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.
Veicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio e Autoambulanze (articolo 177, comma 1 C.d.S.)
Accesso consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti.
Veicoli per uso invalidi
Accesso e sosta consentiti se adibiti al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 196 DPR 495/1992 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art. 381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio.
Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade
Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno della nuova area pedonale.
E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia.
Veicoli diretti ad autorimessa
Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale, regolarmente autorizzata con passo carrabile, è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile.
Taxi
Accesso consentito ai veicoli deputati a servizio di taxi o noleggio con conducente.

 
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