Le aliquote, da applicarsi per l'annualità 2017, non hanno subito alcuna modifica rispetto a quelle del 2016, e sono le seguenti:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTA PER CENTO |
Unità immobiliari di categoria catastale "A1,A8,A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00 |
0,60 |
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza della suddetta abitazione principale |
0,60 |
Terreni Agricoli |
0,76 |
Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "A10" |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "B" |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5" |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6, C7" non di pertinenza dell'abitazione principale |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "D" con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale) |
1,06 |
Aree Fabbricabili |
1,06 |
Nel caso di possesso di un unico immobil e non concesso in locazione, da parte del personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Poplizia ad ordinammento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia si applica la disciplina relativa all'abitazione principale, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La legge 208/2015 (Legge di Stabilità ) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le Unità Immobiliari, fatta eccezzione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
Per fruire della riduzione del 50% per l'intero 2016, il contratto di comodato tra parenti in linea retta di primo gradogià in essere al 1 Gennaio 2016 doveva essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2016 se redatto in forma scritta, oppure entro l'1 marzo 2016 se si tratta di un contratto verbale di comodato.
La richiesta va fatta utilizzando l'allegato modello.
Nel caso di immobili locati a Canone Concordato (L. 431/1998) (art. 1 c. 53-54, L. 208/2015) l'imposta è ridotta al 25%.
L'agevolazione si applica:
1) Tutti i contratti agevolati a i sensi dell'art. 2 c.3 L. 431/98 (3+2 anni);
2) Ai contratti per studenti universitari (art.5, c.2)
3) Ai contratti transitori (ai quali però non si applicano le agevolazioni fiscali statali - art. 8, c.3).
Vi è 'obbligo di presentare la dichiarazione IMU da parte del locatore nell'anno, con copia del Contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle EntrateÂ
E' riservata allo stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 1,06%. E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e fabbricati rurali.
Sonostati istituiti i nuovi codici tributo per i versamenti con F24 relativi a questi immobili:
- 3925Â denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
- 3930 denominato "IMU -imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttittivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"
Per le variazioni intervenute nel 2016,è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2017
La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI).
Se il giorno della scadenza cade di Sabato o Domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
Si ricorda che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"
I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24