Per il 2014 emergono alcune novità che sono di seguito riassunte:
Abitazione Principale |
Dal primo gennaio 2014 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative (art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011). L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili: - Unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertineneze dei soci assegnatari; - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008; - Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cossazione degli effetti civili del matrimonio; - Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Cormo Nazionale del Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. |
Acconto 2014 |
Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente(art. 13, comma 13-bis, Decreto Legge n. 201/2011). |
Saldo 2014 |
Il versamento della seconda rata,a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2014 con conguaglio sulla prima rata, è da effettuarsi ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014utilizzando le aliquote deliberate con Delibera di C.C. n° 37 del 30 Settembre 2014 |
Immobili "merce" |
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011). |
Fabbricati rurali strumentali |
A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013). |
Quota per lo Stato |
E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 1,06%. E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e fabbricati rurali. Sono stati istituiti i nuovi codici tributo per i versamenti con F24 relativi a questi immobili: · 3925 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO" · 3930 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE" |
Base imponibile |
Nuovo moltiplicatore per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75 (nel 2013 era 110). |
Dichiarazioni |
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste dall'art. 1, comma 719, della Legge n. 147/2013. |