CHI DEVE PAGARE LA TASI

Sono assoggettati alla TASI tutti coloro che possiedono a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) un'abitazione principale e relative pertinenze.

Il Comune di Crotone ha stabilito di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze.Sono in ogni caso escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale ai fini TASI si intende l'immobile nel quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale come l'usufruttuario, ecc..) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

  • L'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • L'unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1,  d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non vanno considerate come abitazioni principali ai fini TASI quelle concesse in affitto o in comodato, anche se il locatario o il comodatario vi risiedono e dimorano abitualmente.

 
 
 
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