Il Comune di Crotone ha determinato le aliquote e detrazioni per l'anno 2013 con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 30 novembre 2013 che è stata pubblicata sul sito istituzionale il 03 dicembre 2013, come riepilogate nella seguente tabella:
Descrizione Immobili |
Aliquota per cento |
Fabbricati rurali ad uso strumentale, limitatamente al pagamento della seconda rata, se dovuta. |
0,20 |
Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00. |
0,60 |
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza dell'abitazione principale. |
0,60 |
Terreni agricoli, limitatamente al pagamento della seconda rata, se dovuta. |
0,76 |
Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale. |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "A10". |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "B". |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5". |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale. |
1,06 |
Unità immobiliari di categoria catastale "D", con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale); |
1,06 |
Aree fabbricabili. |
1,06 |
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133 che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti
categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoriecatastali C/2, C/6, C/7),esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.
d)i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il versamento della seconda rata deve essere eseguito, mediante le modalità indicate nell'apposita sezione,entro il 16 dicembre 2013.