Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU e per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.
Omesso o Parziale Versamento Dell'Imposta Dovuta
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1,0% salvo diversa decisione dell'Ente.
Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1,0% salvo diversa decisione dell'Ente.
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1,0% salvo diversa decisione dell'Ente.
Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvieneentro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Dal 01 gennaio 2014, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13/12/2013, il tasso di interesse legale di cui all'articolo1284 del Codice Civile e' fissato all'1 per cento.
Dal 01 gennaio 2015, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014, il tasso di interesse legaledi cui all'articolo1284 del Codice Civile è fissato allo 0,50 per cento.
Dal 01 gennaio 2016, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficilale n. 291 del 15/12/2015, il tasso di interesse legaledi cui all'articolo1284 del Codice Civile è fissato allo 0,20 per cento.
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, preferibilmente utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Crotone.