QUANDO PAGARE L'IMU

Per l'anno 2013 sono previste due rate di pari importo le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 giugno 2013 (prorogata di diritto al 17 giugno 2013);

SECONDA RATA A SALDO: 16 dicembre 2013

Infatti, nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2013, salvo conguaglio a saldo nel caso di successiva modifica delle aliquote.

 

Per l'anno 2012 le scadenze sono così stabilite:

 
 
Tabella pagamenti IMU
 
  • Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì): pertanto le scadenze del 2012 sono prorogate di diritto al 18 giugno 2012, al 17 settembre 2012 e al 17 dicembre 2012.
 

Si evidenzia quindi che l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze per l'anno 2012 deve essere versata:

 
  • in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di Legge; la terza rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate
 

in alternativa, per il medesimo anno 2012:

 
  • in due rate, di cui la prima in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di Legge; la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
 

E' previsto inoltre chel'imposta dovuta per i fabbricati rurali per l'anno 2012 debba essere versata

  • in due rate, di cui la prima in misura pari al 30 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, per i fabbricati rurali ad uso strumentale già accatastati;
  • in unica soluzione a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2012 per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni alla data di scadenza della prima rata e dichiarati al catasto edilzio urbano entro il 30 novembre 2012.
 

Per tutti gli altri immobili posseduti, l'imposta dovuta per l'anno 2012 deve essere versata:

  • in due rate, di cui la prima in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
 
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