IMU - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

In vigore dal 01 Gennaio 2012

L'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) è la nuova tassa sugli immobili che ha sostituito l'I.C.I., a partire dal 1° gennaio 2012. E' applicata sulla prima casa e su tutti gli immobili.
 
L'Imposta Municipale Propria (brevemente IMU) ricalca l'Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile.

La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015 l'imposta entrerà a regime con possibili modificazioni.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legge n° 16/2012, convertito dalla Legge n° 44/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
  • Legge n° 228/2012 - Legge di stabilità 2013.
  • Decreto Legge n° 35/2013 (c.d. Decreto sui debiti della PA).
  • Decreto Legge n° 54/2013 -Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
  • Decreto legislativo n° 504/1992 - Istituzione dell'ICI - per i soli articoli richiamati.
  • Decreto legislativo n° 446/1997, articolo 52 -Potere regolamentare in materia di tributi locali.
 
 

Per il 2013 emergono alcune sostanziali novità rispetto al 2012, che possono essere di seguito riassunte:

 
Acconto 2013
Il versamento dell'acconto 2013è eseguito sulla base delle delibere relative all'anno 2013 pubblicate nel sito del Ministero delle Finanze entro il 16 maggio.In caso di mancata pubblicazione entro tale data, i soggetti passivi effettuanoil versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune per il 2012.

E' sospeso il pagamento della prima rata per le categorie di immobili indicate nel Decreto Legge n. 54/2013:

 -
abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali.
Saldo 2013
Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013 con conguaglio sulla prima rata, è eseguito sulla base delle delibere relative all'anno 2013 pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 16 novembre.In caso di mancata pubblicazione entro tale data,si applicano aliquote e detrazioni pubblicate entro il 16 maggio oppure, in mancanza, quelle adottate nel 2012.
Abitazione principale
Reintroduzione dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta per l'abitazione principale che viene limitata ad una sola unità catastale ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale (che divengono elementi tassativi per l'attribuzione della natura di abitazione principale dell'alloggio).
Nel caso in cui i componenti del nulceo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
Assegnazione casa coniugale
Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;
Detrazione per abitazione principale
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200,00 euro. La detrazione può essere maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d'età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale.
Pertinenze delle abitazioni
Limitazione al numero ed alla tipologia delle pertinenze all'abitazione principale (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
Base imponibile
Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione (moltiplicatori) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli (che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile;
Nuovo coefficiente di capitalizzazione da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5% , per i fabbricati di categoria D - con esclusione della categoria D5 - per il 2013 elevato a 65 (nel 2012 era 60).
Fabbricati rurali
Assoggettamento all'imposta dei fabbricati rurali come definiti dall'articolo 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legge n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/1994 con esclusione di quelli ubicati in territorio montano (come da elenchi ISTAT);
Modalità di versamento
Obbligo di versamento dell'imposta con modello F24.
In alternativa dal 01 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale;
Quota per lo Stato
E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e fabbricati rurali.
Sono stati istituiti i nuovi codici tributo per i versamenti con F24 relativi a questi immobili:
· 3925 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
· 3930 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"
Fabbricati inagibili
Riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Fabbricati storici
Riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico
Terreni agricoli condotti direttamente
Valori di riduzione dell'imposta per i terreni agricoli condotti direttamente più bassi rispetto a quelli previsti in passato per l'ICI.
Enti non commerciali
I fabbricati posseduti da Enti non commercialidi cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del TUIR (DPR n° 917/86) e destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitari, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, qualora abbiano un'utilizzazione mista (art. 91bis - Decreto Legge n° 1/2012), sono soggetti all'imposta con riferimento alla sola frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura commerciale.
Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
 
 

Puntuali informazioni in ordine agli adempimenti annuali, con indicazione delle aliquote fissate dal Comune di Crotone, sono diramate mediante "pubblico avviso" (manifesti, comunicati stampa,ecc..) in occasione delle relative scadenze.

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