Per esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, si intendono gli esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e i 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
La superficie di vendita si riferisce all'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
* alimentare
* non alimentare.
All'interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ed i requisiti professionali per il settore alimentare, a prescindere dalla superficie di vendita dell'esercizio.
Elaborazione dell'ufficio: Centro Elaborazioni Dati
Fonte: Ufficio attività economiche e produttive
Data ultima pubblicazione 29/03/2010