LA GESTIONE DEL SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E' AFFIDATA IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' DOGRE SRL . PERTANTO, PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA T.O.S.A.P. GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI AI SEGUENTI RECAPITI:
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Orario
al Pubblico: DAL LUNEDÌ AL MERCOLEDÌ: 8:30-12:30 - DAL GIOVEDÌ AL
VENERDÌ: 8:30-12:45 - SABATO 8:30 12:00
OGGETTO DELLA TASSA
L'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
La tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
DOMANDA DI CONCESSIONE
Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione viene dichiarata esente dalla tassa, deve inoltrare domanda di autorizzazione per ottenere regolare concessione con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo nonché essere limitata allo spazio strettamente indispensabile.
Sono in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite e non autorizzate ove occorre dalle vigenti disposizioni legislative e da regolamenti statali, regionali e comunali.
La domanda, in bollo, deve essere redatta sul modulo predisposto dall'ufficio e deve riportare tutte le indicazioni previste nel vigente regolamento comunale; alla stessa deve essere allegata l'attestazione di versamento del rimborso spese d'istruttoria e della cauzione provvisoria.
DENUNCIA E VERSAMENTI
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti interessati devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa.
La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. (art.63 decreto legislativo 446/97).
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