Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)


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  1. NEWS
  2. CHI DEVE PAGARE L'I.C.I
  3. DICHIARAZIONE
  4. FALLIMENTO O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
  5. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
  6. AREA FABBRICABILE
  7. ALIQUOTE E DETRAZIONI
  8. COME SI CALCOLA L'I.C.I.
  9. QUANDO SI PAGA L'ICI
  10. MODALITA' DEL VERSAMENTO
  11. RAVVEDIMENTO OPEROSO
  12. RIMBORSI
  13. NOTA FINALE
  14. MODULISTICA

NEWS

PER L'ANNO 2011 SONO RICONFERMATE LE ALIQUOTE E DETRAZIONI APPROVATE PER IL 2010

IL 16 GIUGNO 2011  E' SCADUTO IL TERMINE UTILE PER IL VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO


Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta entro la scadenza prevista, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.
Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza, dal 01 Febbraio 2011, la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata e gli interessi vanno calcolati sui giorni di ritardo sulla base della percentuale del 3,5% annuo. 
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza, dal 01 Febbraio 2011, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata e gli interessi vanno calcolati sui giorni di ritardo sulla base della percentuale del 3,5% annuo.

OCCORRE BARRARE LA CASELLA "RAVVEDIMENTO" SUL BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE O SUL MODELLO F24.
Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettua il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento dell'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.


 

CHI DEVE PAGARE L'I.C.I

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è  stata istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992 e deve essere pagata:

Dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
Dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
Dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
Dai concessionari di aree demaniali.
 
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale l'lCl deve essere versata dall'amministratore del condominio o della comunione.


 

DICHIARAZIONE

I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
 
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione Icl deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. 
 
Il contribuente può consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell'ICI, al fine di assumere ulteriori informazioni sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

 
 
 

 

FALLIMENTO O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di Crotone una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.
Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina,ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.   

Dal 21 maggio 2008 l'abitazione principale e relative pertinenze sono esentate dal pagamento dell'Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli) per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune.
 
La detrazione sull'imposta dovuta è in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo ad abitazione principale dell'immobile.

Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.

Il Comune di Crotone con proprio Regolamento ha assimilato all'abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado a condizione che il contratto di comodato venga registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che venga presentata la relativa dichiarazione dell'Ici con allegata la copia dell'anzidetto contratto di comodato.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'anzidetta dichiarazione il titolare dell'abitazione usufruisce dell'esenzione dell'imposta.

 

 

AREA FABBRICABILE

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il valore dell'area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In aggiunta ai suddetti criteri,  il Comune di Crotone nell'ambito della potestà regolamentare ha determinato  per zone omogenee i valori venali convenzionali delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso

 
 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Dall'anno 2000 al 2011 il Comune di Crotone ha deliberato le seguenti aliquote e detrazioni:

 
Categorie
Aliquota
Immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi
6 per mille
Ogni altra unità immobiliare urbana, per i terreni e per le aree fabbricabili
7 per mille
Abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale
9 per mille
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
euro 113,62
Detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio:a)invalidi o portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche , non inferiore al 70%;b)soggetti anziani di età superiore a settanta anni, unici occupanti dell'immobile.Per usufruire della detrazione di euro 144,60 il contribuente deve possedere alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta la sola abitazione principale e le relative pertinenze (box-auto, garage, cantina), anche se accatastate singolarmente, non deve possedere diritti reali su altri immobili a qualsiasi uso destinati e il proprio nucleo familiare non deve aver posseduto nell'anno precedente a quello di imposta un reddito superiore a € 15.493,71 incrementato per i contribuenti di cui al punto a) di € 1.032,91 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 25 anni. La detrazione d'imposta dovrà essere richiesta con apposito modello da indirizzare al Funzionario Responsabile dell'imposta entro e non oltre il termine di versamento della prima rata; la mancata richiesta non darà diritto al beneficio e comporterà il recupero dell'eventuale imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.
Euro 144,60
 

 

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
2. per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
3. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
4. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per maggiori chiarimenti vedi la precedente nota "AREA FABBRICABILE".

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso:
- Il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni;
- Non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni.

In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it
 
Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

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QUANDO SI PAGA L'ICI

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

- La prima rata (acconto) da pagare tra il 1° e il 16 giugno deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, ovvero calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso nel caso in cui il Comune abbia già provveduto;
- La seconda rata da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione tra il 1° e il 16 giugno, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso da 50 centesimi in su. Fino all'importo di 12 euro l'imposta non deve essere versata.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Le persone fisiche residenti all'estero possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

 

 

MODALITA' DEL VERSAMENTO

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- Conto corrente postale n. 18709881 intestato "Comune di Crotone - ICI
codice IBAN:  IT86J0760104400000018709881
- Conto corrente postale n. 88653886 intestato "Equitalia ETR SpA Crotone - KR - ICI;
- Modello F24 utilizzando il codice del Comune D122 e gli appositi codici tributo che con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.35/E del 12/04/2012 sono stati così ricodificati:
da 3901 a 3940 per abitazione principale;
da 3902 a 3941 per i terreni agricoli;
da 3903 a 3942 per le aree fabbricabili;
da 3904 a 3943 per gli altri fabbricati;
3906 interessi;
3907 sanzioni.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento operoso è stato modificato di recente dal decreto legge "anticrisi" n.185/2008  e prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

Si può fruire di tale istituto a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (Art.13 comma1).

Il contribuente che non ha provveduto ad effettuare il versamento dell'ICI entro le scadenze previste  può effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi nelle misure sotto riportate.
 

L'art. 23 comma 31 della manovra correttiva 2011 ha modificato l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/1997, riducendo la sanzione per omesso o tardivo versamento(ordinariamente fissata al 30% degli importi non versati) a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Dal 06/07/2011, la sanzione è, quindi pari al 2% degli importi non versati per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.
Tale tipologia di ravvedimento è stata definita Ravvedimento Sprint.


Anno 2011
 
Ravvedimento Sprint - Versamento entro 15 giorni dalla scadenza 
- Applicazione della sanzione ridotta del 2% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali annui più due punti percentuali, come stabilito dal Comune di Crotone con proprio regolamento generale delle entrate,  in proporzione ai giorni di ritardo.

Ravvedimento breve - Versamento entro 30 giorni dalla scadenza:
- Applicazione della sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali annui più due punti percentuali, come stabilito dal Comune di Crotone con proprio regolamento generale delle entrate,  in proporzione ai giorni di ritardo.

Ravvedimento lungo - Versamento oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno:
- Applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali annui più due punti percentuali come stabilito dal Comune di Crotone con proprio regolamento generale delle entrate.

Per il 2009  gli interessi sono pari al 5% (3% interessi legali + 2 punti percentuali stabilita dal Comune);
Per il 2010  gli interessi sono pari al 3% (1% + 2 punti percentuali stabilita dal Comune);
Per il 2011 gli interessi sono pari al 3,5% (1,5 % interessi legali + 2 punti percentuali stabilita dal Comune).



 

 

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

 

 

NOTA FINALE

Per quanto altro non richiamato nella presente informativa, il contribuente può consultare il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni, le disposizioni legislative vigenti in materia,  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici, il Regolamento comunale generale delle entrate e il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
I suddetti Regolamenti sono consultabili nella sezione Regolamenti Tributari

 

MODULISTICA

 
 
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