Sempre col solo ed unico fine di dare una corretta informazione alla cittadinanza e senza alimentare in alcun modo polemiche sterili e strumentali si intende chiarire alcuni dubbi interpretativi sulle norme che regolano il commercio itinerante (o cosiddetto ambulante).
Giova innanzitutto far conoscere una prima distinzione tra:
- i venditori autorizzati al commercio al dettaglio su aree pubbliche e su posteggi dati in concessione (per definizione comune cosiddetta licenza di tipo A)
- i venditori autorizzati al commercio al dettaglio su aree pubbliche e su qualsiasi area purché in forma itinerante (per definizione comuni cosiddetta licenza di tipo B)
- i venditori che siano totalmente privi di autorizzazione al commercio al dettaglio.
I primi sono i venditori che partecipano ad un Avviso Pubblico bandito dagli Enti comunali per ottenere l’assegnazione di un’area posteggio nell’ambito di fiere e/o mercati.
I posti assegnati sono specifici ed hanno validità pluriennale.
I secondi (che sono quelli che ci occupano nel dibattito mediatico degli ultimi giorni) sono quelli che comunemente vengono definiti venditori ambulanti e che possono esercitare la vendita sulle aree pubbliche del territorio comunale.
Infine i terzi sono quelli che, in quanto privi di autorizzazione, sono gli unici che comunemente possono essere definiti venditori abusivi.
Solo con riferimento ai terzi, il Decreto Legislativo 114/1998 (norma di portata nazionale), all’art. 29 dispone che chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Ora, per brevità e senza avere la pretesa di entrare in tecnicismi giuridici, giova spiegare solo che l’applicazione della sanzione (che nasceva in lire) viene calcolata al doppio del minimo (salvo recidive) rapportata oggi in euro alla somma di € 5.164,00 (pari ai vecchi 10 milioni di lire), oltre alla confisca di merce ed attrezzature.
Questo per spiegare con chiarezza che l’operatore di Polizia Locale che si trovi ad accertare la presenza di un cosiddetto “ambulante abusivo”, quelli del terzo caso del nostro esempio, e solo in questo caso, è tenuto obbligatoriamente ad applicare le sanzioni sopra indicate, senza che questi abbia la possibilità di sindacare sull’entità della somma prevista (non da lui ma dalla Legge), sulle condizioni economiche del trasgressore o sul pregiudizio che tale sanzione possa arrecare allo stesso.
Né l’agente di Polizia Locale può essere richiamato a non meglio precisati principi di buon senso, atteso che la portata della norma risulta imperativa e non lascia spazio ad interpretazioni soggettive dal momento che lo stesso, in caso di mancata azione risulterebbe responsabile del reato di cui all’art. 328 del nostro Codice Penale
È appena il caso di precisare che l’autorizzazione alla vendita ambulante può essere sospesa dall’Ente che l’ha rilasciata ed in tal caso, per tutto il periodo di sospensione, il venditore sarà da considerarsi abusivo ad ogni effetto.
Ciò premesso, nella speranza di aver fugato i dubbi che spesso portano difficoltà a comprendere alcune situazioni legate all’entità delle sanzioni ed alle ragioni che le pongono fondamento.
Veniamo invece alle questioni che spesso portano i cittadini a pensare che l’ambulante debba essere obbligatoriamente in continuo movimento e non possa stazionare per più tempo nello stesso luogo, anch’esse diffuse nella comune conoscenza ma, purtroppo, errate rispetto alle previsioni normative vigenti.
La precedente Legge Regionale (ovviamente della Calabria) n. 18 dell’11 giugno del 1999 in effetti fino al 2018 stabiliva, all’articolo 8 comma 3 che: “L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata”.
Tale previsione è stata revocata con l’introduzione della Legge Regionale (ovviamente della Calabria) n. 24 del 3 Agosto 2018, la quale, nel disporre anche altri criteri semplificativi per l’ottenimento della autorizzazione, all’art. 4 comma 1 ha introdotto una previsione innovativa ed invero unica nello scenario delle norme sul commercio.
Essa infatti, all’articolo 4 comma 1 Lettera C, testualmente stabilisce che: "I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.";
Detta previsione è stata impugnata per illegittimità Costituzionale dal Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 27 Settembre 2018.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 164 del 21 Maggio 2019 ne ha dichiarato la legittimità costituzionale e l’ha resa pertanto pienamente efficace.
Pertanto, sintetizzando la questione, oggi i venditori itineranti, muniti di autorizzazione di tipo B possono, nella Regione Calabria, stazionare in luogo pubblico senza limiti di tempo, a condizione che sul luogo non si presentino altri operatori.
A conclusione del ragionamento sin ora affrontato, diventa facile comprendere come la sanzione più elevata (quella da oltre 5 mila euro) sia obbligatoriamente da comminarsi a coloro che risultino privi di autorizzazione mentre resta comunque vietata, anche a coloro che siano muniti della prevista autorizzazione, ma con sanzioni di minore entità:
- la sosta e la fermata sulle strade in cui il Codice della Strada ne prescriva tali divieti (artt. 7, 158 e 20 del Codice della Strada)
- l’esposizione di merce a terra o su suolo pubblico o comunque oltre il perimetro del veicolo utilizzato per la vendita itinerante.
Quanto sopra nella speranza di aver fornito corrette e chiare informazioni a beneficio di una maggiore e migliore conoscenza della cittadinanza tutta.
Il Comandante della Polizia Locale
Francesco Iorno
Crotone, 24 giugno 2024